PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obbligatorietà degli accordi di programma).

      1. Al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni disabili, tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse minorazioni visiva, uditiva e psicofisica, e di assicurare il buon andamento e l'efficacia del servizio scolastico, gli interventi finanziari degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e degli uffici scolastici regionali relativamente all'integrazione scolastica degli alunni con handicap, assumono carattere di priorità in sede di assegnazione e di impegno delle risorse finanziarie nell'ambito di ciascuna amministrazione, senza decurtazioni dagli attuali livelli quantitativi e qualitativi degli altri servizi.
      2. Ai fini di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissano il numero delle unità multidisciplinari di cui all'articolo 5, da determinare in rapporto al numero degli abitanti e comunque assicurando la presenza di almeno una unità multidisciplinare in ogni distretto sanitario.
      3. I fondi destinati agli interventi sociali e ai servizi per l'integrazione scolastica, di competenza degli enti locali, sono impignorabili, anche se si tratta di comuni dichiarati in stato di dissesto finanziario.
      4. La stipula degli accordi di programma per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 26, 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è obbligatoria.
      5. Ai fini di cui al comma 4, il direttore dell'ufficio scolastico regionale è tenuto a chiedere, rispettivamente, al sindaco, al presidente dell'amministrazione provinciale

 

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e al presidente della giunta regionale, l'indizione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, della conferenza di servizi prevista dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la stipula degli accordi di programma.
      6. In caso di inerzia, il Governo procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 5 giugno 2003, n. 131, all'indizione della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo.
      7. In caso di mancata partecipazione di altre amministrazioni pubbliche necessarie alla stipula, si provvede, con le modalità di cui al comma 6, alla nomina di un commissario ad acta per ciascuna delle amministrazioni mancanti.

      8. I commissari ad acta sono scelti, preferibilmente, tra funzionari delle prefetture - uffici territoriali del Governo in servizio, competenti, ove possibile, nel settore dei servizi socio-assistenziali.
      9. I commissari ad acta cessano dal loro incarico con la pubblicazione dell'accordo di programma nel Bollettino Ufficiale della regione.

Art. 2.
(Osservatorio nazionale per l'integrazione scolastica).

      1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'osservatorio nazionale per l'integrazione scolastica, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali, regionali, locali, nonché di associazioni di disabili, loro familiari, loro federazioni e da esperti, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. L'osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di avanzare proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e ad altri organi istituzionali relativamente al processo di integrazione scolastica e di valutare i risultati conseguiti

 

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sulla base di indicatori di qualità fissati dal Ministro stesso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. L'osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo rappresentante. Il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento e lo convoca ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte l'anno.
      4. L'osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi, bilancio e programmazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      5. L'istituzione e il funzionamento dell'osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.
(Osservatori regionali).

      1. Ogni regione istituisce un osservatorio regionale per le politiche sull'handicap, di cui costituisce una articolazione interna, secondo lo schema organizzatorio da essa stabilito, l'osservatorio per l'integrazione scolastica di cui ai commi 2, 3 e 4.
      2. I responsabili dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, operanti nella stessa regione, coordinati dal responsabile del gruppo ove ha sede il capoluogo di regione, che deve a tal fine essere esonerato totalmente o parzialmente da altri incarichi di servizio, costituiscono un osservatorio regionale permanente per il monitoraggio della qualità dell'integrazione scolastica con particolare attenzione alle specificità derivanti dalle diverse tipologie di minorazioni.
      3. L'osservatorio di cui al comma 2 del presente articolo si avvale della consulenza degli esperti operanti nei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e collabora con gli uffici scolastici regionali, con gli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi e con l'osservatorio nazionale di cui all'articolo 2. L'osservatorio

 

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regionale si avvale altresì della collaborazione delle associazioni di disabili e dei loro familiari presenti nella regione, che possono operare anche suddivisi in tre sezioni, rispettivamente per i minorati della vista, dell'udito e psicofisici.
      4. L'osservatorio di cui al comma 2, sulla base delle consulenze e collaborazioni raccolte, formula osservazioni e proposte a tutti i soggetti competenti in materia di integrazione scolastica.

Art. 4.
(Gruppi di lavoro).

      1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno didattico e psicopedagogico ai docenti curricolari e a quelli impegnati in attività di sostegno, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è costituito, all'interno di ogni ufficio scolastico regionale, un gruppo di lavoro composto da almeno quattro esperti, docenti e dirigenti scolastici, utilizzati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e successive modificazioni.
      2. Il gruppo di lavoro deve assicurare consulenze, anche itineranti, finalizzate alla formulazione e all'attuazione e alla verifica dei progetti educativi individualizzati, sulla base dei criteri organizzativi fissati dal gruppo di lavoro di cui al comma 1.
      3. Ciascuno dei quattro esperti deve prestare consulenze per le problematiche di integrazione scolastica, rispettivamente dei minorati della vista, dell'udito e psicofisici, e per un corretto utilizzo di ausili tradizionali, informatici e tecnologicamente avanzati.
      4. Negli uffici scolastici regionali di maggiori dimensioni, il numero degli esperti per le consulenze di cui al comma 1 del presente articolo è fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con lo stesso decreto con cui è fissato il contingente ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e successive

 

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modificazioni. Con il medesimo decreto sono determinati altresì i requisiti, le modalità di servizio e le modalità di coordinamento delle attività formative e di aggiornamento dei componenti dei gruppi stessi, a livello locale, regionale e nazionale.
      5. Le modalità delle consulenze itineranti sono regolate con accordi di programma o convenzioni alla cui stipula sono tenuti gli uffici scolastici regionali, le amministrazioni provinciali e comunali, nonché altri enti pubblici che ricevono finanziamenti finalizzati ad attività scolastiche.
      6. I soggetti di cui al comma 5 possono stipulare convenzioni con enti privati e pubblici ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      7. Nell'ambito di ogni regione, i gruppi di lavoro di cui al comma 1 organizzano centri permanenti locali dotati di documentazione didattica e di ausili e sussidi didattici in campo tiflologico, audiologico e delle minorazioni psicofisiche.
      8. Nei centri di cui al comma 7 svolgono, altresì, consulenza gli esperti di cui al comma 1 del presente articolo.
      9. I centri sono collegati in rete tra di loro e a livello nazionale e internazionale. Al loro funzionamento provvedono i soggetti stipulanti gli accordi di programma, di cui al presente articolo e, eventualmente, anche i soggetti, gli organismi e gli enti con essi convenzionati.

Art. 5.
(Integrazione alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994).

      1. La composizione delle unità multidisciplinari, di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 1994, comprende anche lo psicologo in servizio

 

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presso le aziende sanitarie locali o in regime di convenzione con le medesime.
      2. Alla stesura della diagnosi funzionale ad opera dell'unità multidisciplinare di cui all'articolo 3 del citato atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, prendono parte, altresì, i docenti della classe frequentata dall'alunno portatore di handicap ed i suoi genitori.
      3. I docenti specializzati in attività di sostegno costituiscono una risorsa professionale in dotazione alle singole comunità scolastiche; essi svolgono funzione di sostegno metodologico specifico agli altri docenti del consiglio di classe.
      4. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «nelle aree disciplinari individuate» sono soppresse.
      5. Gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell'alunno portatore di handicap e dei compagni in situazione di integrazione sotto il profilo dell'apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione.
      6. Nelle scuole di ogni ordine e grado, l'attività valutativa dei docenti di cui al comma 3, concernente i profili di cui al comma 5, riguarda tutti gli alunni con cui essi operano.
      7. La formulazione dei giudizi relativi agli ambiti disciplinari del programma educativo individuale dell'alunno portatore di handicap è di competenza dei rispettivi docenti; quella del giudizio globale spetta al consiglio di classe.

Art. 6.
(Norme finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.583.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»

 

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dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.